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Polizza vita per sanitari: come stipularla

19/02/2024

Il contributo mette in risalto le caratteristiche principali delle polizze vita, individuando le tipologie più utilizzate sul mercato assicurativo, specificandone le relative differenze. 

Polizza vita per sanitari: come stipularla

Fra i vari prodotti esistenti nel mondo assicurativo, la polizza vita è uno di quelli che, insieme alla copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli ed alla responsabilità professionale, viene più comunemente acquistato. Talvolta, però, i suoi aspetti essenziali risultano poco comprensibili, anche a causa della sempre maggiore complessità degli strumenti utilizzati. 

Nozione di polizza vita

L’assicurazione sulla vita è quel contratto mediante il quale l’impresa di assicurazione si obbliga al pagamento di un capitale, oppure di una rendita economica periodica, all’avversarsi di un evento che riguarda il corso della vita dell’assicurato, come la morte. 

I protagonisti della polizza vita

Oltre all’istituto di assicurazione, i soggetti coinvolti nella stipulazione di una polizza vita sono: 

 

  • l’assicurato, ossia la persona fisica che viene indicata come titolare del bene garantito, per cui l’evento deve quindi riguardare la sua sfera personale. 

 

  • Il contraente, che è invece la persona che materialmente sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio pattuito, per cui diviene il titolare dei diritti e degli obblighi previsti dalla polizza potendo essere anche diverso dalla persona assicurata. 

 

  • Il beneficiario, che rappresenta, infine, colui che viene indicato come destinatario della prestazione assicurativa, ossia il soggetto, espressamente descritto in polizza sia in forma generica che specifica, che incamererà l’importo liquidato dall’impresa di assicurazione all’avveramento del rischio garantito. 

 

Il beneficiario può essere indicato al momento della stipula del contratto oppure, in un secondo momento, con un’apposita comunicazione inviata all’assicuratore, od infine mediante testamento. 

 

Obblighi del contraente 

 

Oltre all’impegno di corrispondere il premio nel rispetto delle scadenze temporali previste dal contratto, sussiste un obbligo particolarmente gravoso e dai riflessi particolarmente rilevanti. Prima della sottoscrizione della polizza, vengono in genere sottoposti alla visione del cliente alcuni questionari che servono all’assicuratore per acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie per la proposizione del prodotto assicurativo più adatto alle sue esigenze. 

 

Nello stesso tempo però questo documento, che viene riconsegnato munito di sottoscrizione, rappresenta anche la descrizione della situazione reale in cui versa il cliente, per cui è suo precipuo onere fornire dichiarazioni esatte, complete e veritiere sul rischio da assicurare, impegnandosi altresì a comunicare all’assicuratore ogni eventuale variazione o cambiamento. Gli elementi che, più di altri, risultano essenziali ai fini informativi riguardano, oltre all’età dell’assicurato, le condizioni psico-fisiche dello stesso, da che il ricorrere di eventuali patologie potrà incidere sensibilmente sia sul calcolo del premio che sulla copertura stessa del rischio, nonché la tipologia di lavoro e le abitudini di vita, per cui al variare di questi aspetti il premio potrebbe subire un incremento corrispondente. 

Eventuali inesattezze informative o reticenze relativamente agli aspetti che precedono possono comportare conseguenze particolarmente negative per i diritti dell’assicurato, fino ad impedire, nei casi più gravi, addirittura l’incameramento della prestazione assicurativa garantita. 

 

Le tipologie di polizza vita 

 

Questi contratti assicurativi si distinguono in diverse categorie in base al rischio garantito. 

Le assicurazioni che coprono il “caso morte” forniscono a coloro che sono indicati quali beneficiari il diritto di ricevere, nel caso di decesso dell’assicurato durante il tempo di validità della polizza, un capitale oppure una rendita per un determinato periodo di tempo. 

La polizza che copre il “caso vita”, invece, garantisce il pagamento di un capitale, oppure di una rendita periodica, se l’assicurato rimane in vita alla scadenza di un prefissato termine temporale. 

Questi contratti prevedono, in genere, una scadenza pluriennale al cui spirare viene erogata la somma investita, con gli interessi maturati, oppure una rendita periodica a scadenze prestabilite od, infine, una rendita immediata, che si inizia a percepire subito dopo il pagamento in un’unica soluzione del premio pattuito. 

Esistono inoltre polizze vita a “copertura mista”, che di fatto racchiudono in un unico prodotto assicurativo sia il caso morte che la sopravvivenza per cui, all’avveramento di una delle due ipotesi, il beneficiario percepirà un capitale, od una rendita periodica. 

 

Le polizze vita di investimento

 

Oltre ai prodotti assicurativi sopra descritti, esistono altre tipologie di polizze che, a fianco della copertura del rischio vita, inseriscono anche forme di investimento degli importi versati a titolo di premio pattuito. 

 

Si tratta, ad esempio, delle cd. polizze rivalutabili oppure di quelle denominate unit linked e index linked 

 

  • Nella polizza rivalutata, l’ammontare del premio liquidato all’assicuratore viene investito su un fondo separato rispetto all’attività dell’impresa assicurativa, generando di norma un rendimento che viene ritornato all’assicurato.

 

  • Nelle polizze index linked, invece, l’impresa assicurativa si impegna a riversare a favore del beneficiario quanto generato da un investimento legato ad un indice azionario, oppure ad un altro valore di riferimento prestabilito nel contratto. 

 

  • Le polizze unit linked prevedono, infine, che la prestazione assicurativa sia collegata all’andamento delle quote di alcuni fondi di investimento generati direttamente dall’istituto assicuratore titolare del contratto assicurativo e da altri che, invece, fanno capo a soggetti terzi. 

 

Queste ultime tipologie di polizza necessitano di una appropriata conoscenza degli strumenti finanziari, oltre ad una consapevole propensione al rischio non garantendo la restituzione integrale del capitale investito. 

 

 

Il DIP ed il KID 

 

Ogni qual volta ci si trovi a dover scegliere un prodotto assicurativo, è assolutamente necessario che, prima di sottoscrivere il contratto, vengano esaminati approfonditamente i documenti informativi che descrivono le caratteristiche essenziali del contratto, incluse le modalità di pagamento del premio, di recesso e soprattutto i casi di esclusione della garanzia, precisando in modo chiaro e comprensibile tutti gli aspetti più rilevanti delle prestazioni a cui le parti si impegnano reciprocamente. 

 

 

Il DIP contiene, nello specifico, questa tipologia di informazioni, a cui si aggiunge, di regola, anche l’ulteriore prospetto informativo che approfondisce ogni singolo dettaglio contrattuale. 

 

Invece, il KID è quel documento che riporta tutte le informazioni sui prodotti vita che prevedono anche un investimento finanziario come, ad esempio, le polizze vita rivalutabili collegate a gestioni separate e le polizze unit linked. 

 

Questo prospetto descrive in modo specifico le caratteristiche del prodotto di investimento, che si rendono utili sia per una precomprensione dell’investimento che si viene ad attivare, che per operare un adeguato confronto con altri prodotti analoghi. In ogni caso, è opportuno esaminare e comprendere perfettamente le condizioni riportate nel testo negoziale della polizza, trattandosi poi del documento che regolamenta tutti i rapporti fra le parti del contratto e che, pertanto, assume validità in caso di contestazione. 

 

Il recesso ed il riscatto 

 

Le polizze vita possono essere sempre risolte entro il termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione, inviando una comunicazione scritta secondo le modalità generalmente riprodotte nel testo del contratto, con conseguente diritto a ricevere il rimborso integrale del premio liquidato, detratto quanto trattenuto dall’assicurazione per le spese di emissione del prodotto,  a condizione che siano state individuate e quantificate nella proposta e nel contratto, e per garantire la copertura per il periodo di tempo in cui la polizza ha mantenuto piena validità. 

 

Inoltre, sussiste sempre la possibilità di interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza prevista dal contratto, esercitando il diritto di riscatto che, però, è spesso soggetto a condizioni economiche svantaggiose per il recedente.  

 

La prescrizione del diritto 

 

A differenza di altri prodotti assicurativi, il termine di prescrizione dei diritti derivanti da una polizza vita è di 10 anni ed inizia a decorrere dal verificarsi dell’evento previsto dal contratto, ossia ad esempio dalla scadenza del termine in caso di sopravvivenza oppure dal decesso. 

 

Francesco Del Rio, avvocato