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Bonus crediti ECM per chi effettua la formazione in materia di vaccini

10/06/2022

La Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito che chi, entro la scadenza del 2022, acquisirà crediti ECM in materia di vaccini e strategie vaccinali otterrà un bonus pari al medesimo numero di crediti, fino ad un massimo di 10, per il triennio 2023/2025.

Bonus crediti ECM per chi effettua la formazione in materia di vaccini

La pandemia ha messo a dura prova in questi anni il sistema sanitario italiano e quello di numerosi altri paesi del mondo, fornendo anche però l’occasione per una riflessione sul miglioramento dell’organizzazione, sull’efficacia dei sistemi di prevenzione, riaccendendo fra l’altro il dibattito sulla questione vaccini.

I vaccini hanno mostrato nel corso della storia la loro importanza come strumenti di prevenzione per malattie molto gravi e ampiamente diffuse, ma la loro efficacia è correlata alla somministrazione massiva. L’obbligo vaccinale è sempre stato oggetto di contestazioni e problematiche connesse alle preoccupazioni relative ai potenziali effetti avversi, anche se è stato ampiamente dimostrato a livello statistico che le ipotesi in cui vi è connessione diretta fra patologia e somministrazione sono piuttosto rare. Spesso, i dubbi e le paure della popolazione, e talvolta anche degli stessi professionisti della sanità, sono frutto di un’informazione non corretta o parziale.

La scelta di incentivare con un bonus crediti la formazione in queste materie contiene un chiaro messaggio sull’importanza dei vaccini e ci permette di ricordare il valore della formazione continua in medicina, specialmente mentre ci stiamo avvicinando alla scadenza del triennio formativo 2020-2022.

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Introduzione all’obbligo vaccinale

Ironia della sorte la prima campagna vaccinale obbligatoria in Europa, intorno alla seconda metà del 1800, è stata proprio quella contro il vaiolo, malattia di cui in questi giorni si sta nuovamente parlando a causa della diffusione del cosiddetto vaiolo delle scimmie. La somministrazione del vaccino contro il vaiolo è stata obbligatoria in Italia fino al 1977, cioè fino a quando non si è ritenuto che la malattia fosse stata del tutto debellata, anche se nel frattempo ne erano state introdotte di ulteriori: difterite (1939), poliomielite (1966), tetano (1968).

Ma sia in Europa che in Italia la questione dell’obbligatorietà è sempre stata storicamente oggetto di contestazioni anche molto accese ecco perché alcuni paesi come il Regno Unito e la Finlandia hanno optato per una scelta volontaria da parte dei cittadini accompagnata da incentivi e propaganda sulla responsabilità sociale connessa.

Ma il principio che guida le vaccinazioni e che ne permette l’efficacia è sostanzialmente connesso all’adesione massiccia da parte della popolazione, quindi lasciare la scelta, almeno per le malattie più gravi o facilmente trasmissibili al singolo potrebbe minare gravemente l’efficacia del risultato finale.

Timori sugli effetti avversi dei vaccini

Una delle principali motivazioni, soprattutto per coloro che non hanno competenze in ambito sanitario è il timore dei potenziali effetti avversi, anche se le statistiche inerenti la somministrazione dei vaccini hanno dimostrato ampiamente che si tratta di percentuali molto basse, quasi irrisorie, e che nella maggior parte delle segnalazioni non si riscontra un rapporto effettivo fra la somministrazione e la patologia.

Il tema degli effetti avversi dei vaccini è spesso stato al centro di vicende giudiziarie complesse già prima della pandemia. In effetti i danni derivanti dalla somministrazione sono stati accertati in taluni casi, fortunatamente in numero ridotto, ma molto spesso proprio a fronte degli innegabili gli effetti benefici delle vaccinazioni di massa i giudici hanno ricordato la preminenza dell’interesse della salute collettiva, anche se i profili processuali e l’individuazione delle responsabilità sono molto complessi.

Proprio all’inizio del 2022 la stessa Cassazione (sentenza 4914/22) ha negato una richiesta di risarcimento per danno da vaccino, attenendosi ad una giurisprudenza ormai consolidata, in virtù della quale fra la malattia e la vaccinazione deve sussistere un nesso causale che deve essere provato puntualmente dal danneggiato e nonostante nel caso concreto il farmaco con il quale era stata effettuata la vaccinazione fosse stato poi tolto dal commercio.

Vaccinazioni obbligatorie Covid-19

Ma la situazione in cui ci siamo trovati nel 2020 è stata inaspettata e particolarmente difficile e il tema non era più solo quello delle poche casistiche di effetti avversi, ma si trattava di innanzitutto della salute collettiva e, in particolar modo, di quelle fasce deboli della popolazione che il Covid stava decimando. Dunque, la scelta dell’obbligo per le Istituzioni è sembrata inevitabile, almeno per alcune categorie. Con il d.l. 44/2021 convertito nella Legge 28 maggio 2021 n. 76 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che ha reso la vaccinazione un requisito essenziale per l’esercizio della professione e allo stesso obbligo sono stati sottoposti i docenti e partire da gennaio 2022 tutti soggetti di età superiore ai 50 anni.

Inutile precisare che in molti fra coloro che facevano parte delle categorie colpite dall’obbligatorietà, ma anche dall’introduzione del Green pass, hanno protestato e avviato azioni giudiziali, per tutelare il proprio diritto alla libera scelta, ritenendo la vaccinazione un trattamento sanitario obbligatorio illegittimo. Alcune sono ancora pendenti, tra cui anche alcuni rinvii alla Corte di Giustia UE, ma molte si sono chiuse con un rigetto, giustificato dal preminente interesse della salute pubblica.

Giova ricordare a titolo esemplificativo una sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia (trattata in un approfondimento riservato ai membri Consulcesi Club), nell’ambito della quale è stata scardinata una delle contestazioni più diffuse legata al fatto che il vaccino fosse sperimentale.

Il TAR ha infatti ricordato nella sentenza che i prodotti utilizzati nella campagna vaccinale sono stati rigorosamente verificati e autorizzati dalla Commissione UE attraverso la procedura c.d. condizionata che prevede la possibilità dell’utilizzo di un farmaco anche in assenza di dati clinici completi a condizione che i benefici dell’utilizzo superino i rischi. Tale procedura in ogni caso garantisce le opportune verifiche sulla sicurezza del farmaco ed è stata utilizzata già altre volte (30 dal 2006 al 2016) senza che alcun farmaco sia stato poi ritirato per ragioni di sicurezza. Inoltre, preliminarmente vi era stata già la raccomandazione all’utilizzo da parte dell’EMA.

“La sperimentazione dei vaccini si è dunque conclusa con la loro autorizzazione all’immissione in commercio, all’esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l’autorizzazione è stata concessa in forma condizionata. L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”, dunque, è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi.”

Bonus crediti ECM per il prossimo triennio per chi si forma su vaccini e strategie vaccinali

È dunque, in questo quadro piuttosto complesso si inserisce la scelta della Commissione Nazionale per la formazione continua, che nella riunione del 24 febbraio 2022, ha adottato la delibera che attribuisce ai professionisti sanitari, che nel triennio in corso abbiano acquisito crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.

Questa scelta sembra non solo voler rimarcare l’importanza dei vaccini in termini generali, ma soprattutto agire contro la disinformazione che in questi mesi ha incentivato la diffusione di notizie che non avevano alcun supporto scientifico o che peggio travisavano validi contenuti scientifici mettendo a rischio l’efficacia della campagna vaccinale che ad oggi si è dimostrato il migliore strumento per arginare la diffusione del virus.

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Approfondisci anche i termini e le novità relative alla scadenza del triennio 2020-2022 con l’articolo Crediti ECM: triennio formativo 2020-2022 in scadenza.