Autonoma organizzazione e medicina di gruppo: quando è dovuto il pagamento dell’IRAP
17/10/2021
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito gli elementi che identificano il requisito dell’attività autonomamente organizzata, che presuppone il pagamento dell’IRAP.
Il diniego della richiesta di rimborso IRAP
Qui di seguito riportiamo il caso dell’ordinanza n. 27824/19 che trae origine dalla contestazione di un pediatra convenzionato svolgente attività in forma associata (medicina di gruppo) che aveva richiesto il rimborso dell’IRAP versata nel 2008, sostenendo che all’epoca non vi fosse il requisito dell’attività autonomamente organizzata, poiché di fatto si avvaleva solo dell’ausilio della moglie come segretaria due ore al giorno. L’Agenzia delle Entrate, negando il rimborso, aveva rilevato che la sussistenza dell’autonoma organizzazione emergeva dallo svolgimento dell’attività professionale in forma associata sin dal 2005, oltre che dalla presenza di personale dipendente, anche se a tempo parziale. In particolare, l’esercizio in forma associata dell’attività professionale rappresentava una presunzione relativa di assoggettabilità dell’imposta.
La Commissione tributaria accoglie il ricorso del medico
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del pediatra, ritenendo che l’attività svolta dai medici in convenzione in forma associata non costituiva autonoma organizzazione e, successivamente, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, in quanto lo svolgimento dell’attività medica in forma associata non faceva presumere di per sé la sussistenza della autonoma organizzazione.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso a quest’ultima sentenza e la Corte di Cassazione rigettava precisando i seguenti elementi:
- Il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
- In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000, articolo 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione. Per identificare quest’ultima è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.
- La partecipazione da parte del medico pediatra, in regime di convenzione, all’associazione professionale (medicina di gruppo), non costituisce una presunzione relativa di assoggettabilità all’IRAP, consentendo soltanto di garantire un miglior servizio ai pazienti. Non si può paragonare l’associativismo che permette di garantire sia un maggior servizio in fasce orarie più ampie, sia la costante sostituzione in caso di assenza, al fine di assicurare un’assistenza continua e migliore, all’associazione tra professionisti, cioè agli studi associati.
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