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“Ferie non godute, conosci i tuoi diritti?” il webinar di Consulcesi Club risponde a tutte le tue domande

26/02/2024

Consulcesi Club organizza un webinar per rispondere a tutte le domande dei sanitari sulle ferie non godute. Iscriviti, è gratis!

“Ferie non godute, conosci i tuoi diritti?” il webinar di Consulcesi Club risponde a tutte le tue domande

Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito. L’articolo 36 della Costituzione italiana stabilisce al terzo comma che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Nonostante questo, però, moltissimi lavoratori, soprattutto dell’area del pubblico impiego sanitario, non riescono a godere pienamente dei riposi previsti dalle normative e dai contratti collettivi, con il passare del tempo l’accumulo di ferie maturate cresce sempre di più. Spesso capita che si chiuda il rapporto con un datore di lavoro o addirittura si arrivi alla pensione con un numero molto alto di giorni di riposi non goduti. Consulcesi Club organizza un webinar per chiarire tutti i dubbi dei sanitari sulle ferie non godute.

 

Le pronunce di CGUE e Aran

 

Lo scorso 18/01/2024, la CGUE ha pubblicato una sentenza con cui è nuovamente intervenuta riguardo alla giusta interpretazione che tutti gli stati membri (in particolare l’Italia, coinvolta direttamente nel procedimento appena concluso), devono alla disciplina comunitaria sull’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute  dal dipendente pubblico al termine del suo rapporto di lavoro.  Il caso prende le mosse dalla domanda presentata da un ex dipendente pubblico del Comune di Copertino che, impugnando il rifiuto oppostigli dall’ente alla sua richiesta di liquidazione dell’indennità per le ferie non godute in quanto dimessosi volontariamente, lo aveva convenuto in giudizio insistendo per l’accoglimento della sua pretesa economica.  

 

Anche l’Aran è intervenuta, qualche settimana dopo, con un parere sulla questione ferie non godute. La questione che veniva sottoposta all’esame riguardava la facoltà dell’ente pubblico, laddove il dipendente non avesse goduto delle ferie nel rispetto del termine ultimo stabilito dalla contrattazione collettiva, di procedere all’azzeramento delle stesse, con conseguente decadenza del lavoratore dal godimento del diritto.

 

L’Aran si è soffermata sul testo del contratto collettivo applicabile al caso di specie (CCNL 16/10/2008), sottolineando che al suo art. 28 viene ribadito il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, che devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare tenendo conto delle richieste del dipendente, contemperate con le esigenze di servizio.

 

Passando poi alla questione sottoposta alla sua attenzione, ossia se le ferie pregresse non godute possano essere azzerate dall’amministrazione, Aran ha dovuto far ricorso ai principi generali desumibili dagli orientamenti giurisprudenziali, soprattutto comunitari, venendo in rilievo un’ipotesi non contemplata dalla normativa contrattuale. Confermata, in linea con il dettato costituzionale, l’irrinunciabilità del diritto alle ferie, la fruizione dovrà essere adeguatamente monitorata dall’amministrazione che dovrà, quindi, adottare ogni condotta utile affinché il lavoratore sia posto nelle migliori condizioni possibili per esercitare il suo diritto.

 

“Ferie non godute: conosci i tuoi diritti?”, il webinar di Consulcesi Club

 

Stanno pervenendo tramite Consulcesi Club molte richieste per ulteriori chiarimenti su situazioni particolari da parte di professionisti sanitari e medici. Proprio per rispondere alle giuste esigenze dei nostri utenti, Consulcesi Club ha organizzato un webinar gratuito “Ferie non godute: conosci i tuoi diritti?” destinato agli operatori sanitari, in cui uno dei nostri avvocati esperto nella tematica sarà a disposizione per rispondere in diretta alle vostre domande. Save the date: Mercoledì 28 febbraio alle 17.

 

 

Alcune delle tematiche che verranno affrontate:

  • La giurisprudenza favorevole e le sentenze recenti 
  • La sentenza della Corte di Giustizia Europea e il parere dell’Aran 
  • Chi può fare richiesta? 
  • Qual è il termine di prescrizione? 
  • Cosa deve fare il richiedente per poterle ottenere? 
  • Anche il dipendente che abbia un ruolo dirigenziale può richiedere l’indennità?