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Caduta in condominio: chi paga i danni?

28/12/2023

La caduta in condominio, il problema della responsabilità e la richiesta di risarcimento danni: le informazioni basilari per poter affrontare l’eventualità.

Caduta in condominio: chi paga i danni?

Se si verifica l’eventualità di una caduta all’interno della proprietà condominiale, in virtù della quale sono stati riportati dei danni, è necessario conoscere alcuni passaggi essenziali per riuscire ad ottenere un risarcimento, a seguito dell’individuazione del responsabile.

 

Dopo essere caduti, bisogna innanzitutto assicurarsi di ricevere le cure mediche necessarie e conservare tutta la documentazione ad esse riferita.

 

In secondo luogo, è necessario prendere nota dell’incidente e fare una descrizione dettagliata di come è avvenuta la caduta, includendo la data, l’ora, il luogo e le condizioni dell’area in cui è avvenuto l’incidente. Se ci sono testimoni, è utile prendere nota dei loro nomi e contatti. Una volta effettuate queste due operazioni preliminari, sarà utile cercare di comprendere se la caduta è avvenuta a causa di una manutenzione negligente o di una condizione non sicura nel condominio. Ad esempio, potrebbe esserci stata una pavimentazione scivolosa, un gradino rotto o una scala mal illuminata. Immortalare la condizione a cui è stata ricondotta la causa della caduta e prendere nota di tutte le condizioni di precarietà del condominio che possono aver contribuito allo spiacevole evento, è un altro passo da compiere.

 

Bisognerà, dunque, segnalare immediatamente l’incidente all’amministratore di condominio, fornendo una descrizione dettagliata e chiedendo di avere una copia del verbale o della relazione dell’incidente, assicurandosi di ottenere anche i dettagli del loro assicuratore. A questo punto, sarà utile consultare un avvocato specializzato in infortuni personali.

 

Un avvocato esperto in infortuni personali potrebbe essere il giusto professionista pronto a supportare e a valutare la situazione e a determinare se si ha una causa valida per richiedere danni al condominio. L’avvocato guiderà il cliente attraverso il processo legale e lo aiuterà a raccogliere le prove necessarie per sostenere la richiesta di risarcimento danni che verrà presentata al condominio. La richiesta di risarcimento potrà vertere su spese mediche, dolore e sofferenza, perdita di reddito ed eventuali danni futuri. Il condominio potrà accettare di risarcire i danni in via amichevole o potrebbe essere necessario avviare una causa legale per ottenere il risarcimento. L’avvocato condividerà con il cliente la migliore strategia per il caso.

 

Come richiedere risarcimento danni al condominio?

 

Dopo aver documentato l’incidente relativo alla caduta in condominio e aver informato l’amministratore, è utile conservare tutti i certificati medici che attestino la caduta e le sue conseguenze. Questa documentazione è fondamentale per dimostrare i danni e le spese sostenute. Verificare l’esistenza di una polizza assicurativa del condominio potrebbe essere un altro fondamentale atto da compiere per presentare, poi, richiesta formale di risarcimento. Bisognerà dunque inviare una raccomandata A.R. o una p.e.c. e attendere la risposta del condominio che potrà, quindi, decidere di concludere rapidamente e in via bonaria la questione.

 

Chi risponde della caduta in condominio?

 

Il condominio è custode di beni e servizi e come tale è inteso dalla legge, per cui è esso stesso ad essere obbligato a adottare tutte le misure di sicurezza affinché episodi, come quelli delle cadute, non si verifichino o ne sia limitata al massimo la possibilità. A rispondere dei danni è, dunque, il condominio stesso e la norma di riferimento è l’art. 2051 c.c..

 

Nella fattispecie, parliamo di un tipo di responsabilità civile “speciale” o meglio di una responsabilità oggettiva in cui i danni vengono imputati al custode cioè al soggetto che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa ex art. 2043 c.c.. Vi è, dunque, una presunzione di responsabilità a carico del condominio che si traduce in un’inversione dell’onere della prova a carico dello stesso custode. L’unico caso in cui ci si potrà liberare da eventuali responsabilità è il caso fortuito ovvero un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, dipendente da un fattore esterno, terzo, idoneo a interrompere il rapporto causa-effetto: questo, secondo le recenti pronunce della Corte di Cassazione e il più quotato orientamento, è in grado di rompere il rapporto tra cosa in custodia e responsabilità del custode stesso.

 

La mancata custodia, la mancata apposizione di segnalazione del pericolo e l’inerzia del condominio davanti a situazioni potenzialmente pericolose sono le maggiori cause di controversie in tribunale riguardo ai condominii. Tuttavia, se ad esempio si cade perché la scala è al momento bagnata per le pulizie in corso, la responsabilità è affievolita se non addirittura esclusa. Diverso il caso in cui le scale siano bagnate a causa di una pozzanghera fuori dalla porta del condominio. Comportamento negligente di chi cade e mancanza di prove possono boicottare il risarcimento danni e non farlo ottenere a chi ne fa richiesta.

 

Tuttavia, anche l’amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile nel caso in cui la caduta avvenga in spazi comuni e lui venga indicato come soggetto con poteri e doveri di controllo.

 


È possibile dunque configurare una responsabilità personale dello stesso amministratore, in solido con il condominio, per i danni riconducibili a mancata custodia dei beni comuni.


 

Il concetto di custodia che fonda la responsabilità ex art. 2051 c.c. è altra cosa rispetto alla custodia dei beni comuni che, invece, riguardano l’amministratore di condominio e sussiste – rispetto ai terzi e sul piano extracontrattuale – in capo al solo condominio, sul quale grava una presunzione di responsabilità che ammette la prova liberatoria. Il condominio, quindi, risponde dei danni subiti da terzi estranei e originati da parti comuni dell’edificio. Invece l’amministratore, in quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ex art. 1218 c.c., solo all’azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi danneggiati, anche secondo orientamento consolidato della Cassazione. (Cass. civ. n. 17983/2014).