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Consenso informato una tutela per il medico e per il paziente

11/10/2017

Consenso informato una tutela per il medico e per il paziente

Nel mondo sanitario, il consenso informato è una delle principali forme di garanzia che valgono sia per il paziente che per l’operatore sanitario.

Il primo, grazie al consenso informato viene a conoscenza delle sue condizioni di salute e del percorso terapeutico che, a giudizio del personale sanitario, deve affrontare. Il sanitario, invece, grazie a questo documento, firmato dal paziente o da chi per lui, ha l’autorizzazione a procedere senza incorrere in responsabilità.

Il consenso è dunque il risultato di un processo di condivisione degli elementi di certezza e incertezza legati ad una determinata proposta terapeutica.
Ma quali sono le novità legislative sul tanto discusso consenso informato?

È stato presentato un disegno di legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Il testo del disegno di legge (composto da 8 articoli) è stato approvato alla Camera dei deputati il 20 aprile 2017 ed attualmente è stato assegnato alla Commissione Igiene e Sanità in sede referente al Senato (atto senato n. 2801).

L’articolo 1 detta le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante nel consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura vengono coinvolti se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell’unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia.

Il paziente deve essere informato in modo completo aggiornato e in maniera comprensibile circa:

  • la diagnosi;
  • la prognosi;
  • i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative;
  • le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

Il paziente può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e può indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l’eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico. Quanto alle modalità di espressione del consenso – che in qualsiasi forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico – viene stabilito che sia espresso in forma scritta o, qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest’obbligo è esente da ogni responsabilità civile o penale.

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