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Consenso informato e responsabilità del medico: nuova pronuncia della Cassazione

05/04/2018

Consenso informato e responsabilità del medico: nuova pronuncia della Cassazione

Per la Cassazione c’è responsabilità del medico solo se il paziente, correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza 2369/2018, ha stabilito che deve essere il paziente a provare che non avrebbe dato il suo ok all’operazione – o l’avrebbe affrontata in maniera più serena – se fosse stato messo adeguatamente al corrente dei rischi di un intervento (attraverso il cosiddetto Consenso Informato).

Secondo la Suprema Corte insomma, nei casi in cui non vi è stato Consenso Informato può delinearsi una responsabilità del medico solo se la corretta esecuzione dei doveri informativi avrebbe convinto il paziente a non subire l’intervento (oppure lo avrebbe bendisposto nei confronti dello stesso), in quanto verrebbe meno il nesso di causalità tra l’operato del camice bianco e il danno alla persona operata.

La sentenza pone fine ad un contenzioso nato nel momento in cui una paziente, ricoverata per gravidanza a termine in buone condizioni di salute, è stata sottoposta ad un taglio cesareo con conseguente legatura e sezione delle tube, effettuate senza che i sanitari avessero preventivamente chiesto ed ottenuto il suo consenso. Venuta a conoscenza di questo episodio solamente diversi anni dopo, la donna si è rivolta al giudice, citando in giudizio medico e Azienda. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano inizialmente dato ragione alla paziente.

Tuttavia, secondo la Cassazione, «se il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all’intervento, dichiarandosi disposto a subirlo qual che ne fossero gli esiti e le conseguenze, anche all’esito di una incompleta informazione nei termini poc’anzi indicati, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione della salute, proprio perché il paziente avrebbe, in ogni caso, consapevolmente subito quella incolpevole lesione, all’esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte del sanitario».

«In definitiva – conclude la Cassazione – dal complesso motivazionale di entrambe le sentenze di merito non risulta traccia che la paziente abbia dato prova del fatto che, se fosse stata adeguatamente informata avrebbe rifiutato la prestazione».

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