Direttiva Euratom 2013/59: ecco cosa comporta
05/02/2018
Il 6 febbraio 2018 è la data ultima entro cui l’Italia deve recepire la Direttiva Euratom 2013/59.
Questa ha come obiettivo quello di fissare delle norme, fondamentali e uniformi, per tutti i casi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, legate a motivi professionali, medici, ma anche con riguardo per tutta la popolazione che può occasionalmente venirne in contatto.
La categoria dei medici è però una di quelle sulle quali la normativa avrà un maggiore impatto: saranno infatti coinvolti non solo come lavoratori a rischio (per alcune categorie specifiche) e soggetti deputati a valutare le eventuali conseguenze fisiche di un’eccessiva esposizione di radiazioni ionizzanti; ma anche come coloro che si occuperanno di garantire una comunicazione trasparente ed esaustiva ai pazienti.
Questo punto è specificato nell’art. 23 della DirettivaEuratom:
Nel settore medico, importanti sviluppi tecnologici e scientifici hanno determinato un incremento notevole dell’esposizione dei pazienti. A tale riguardo, è opportuno che la presente direttiva evidenzi la necessità di giustificare le esposizioni mediche, compresa l’esposizione di soggetti asintomatici, e rafforzi i requisiti riguardanti le informazioni da fornire ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l’adozione di livelli di riferimento diagnostici nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose. […]
A seguito di questa direttiva non solo dovrà essere monitorata la tipologia degli esami che comportano un’esposizione alle radiazioni da parte dei pazienti, ma anche gli strumenti attraverso i quali tali esposizioni avvengono e i relativi dispositivi di protezione. Inoltre, nella parte delle procedure, è espressa la necessità della creazione di protocolli specifici, linee guida di riferimento riguardo alle metodiche per immagini a scopo medico. Infine, si richiede fortemente che l’informazione relativa all’esposizione del paziente faccia parte del referto della procedura medico-radiologica.
A novembre del 2015 il Ministero della Salute ha emanato un comunicato relativo alle Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate, in attuazione delle previsioni del comma 1, dell’art. 6, del decreto legislativo n. 187/2000, nel quale ha espressamente citato la Direttiva Euratom 2013/59 (che, come detto, dovrà essere comunque recepita entro il 6 febbraio 2018) come riferimento essenziale sia per il trattamento dei pazienti che per gli operatori sanitari.
Rimane da capire, però, in assenza di un’attuazione specifica delle norme, come queste previsioni di sicurezza si concilieranno con l’operatività quotidiana delle strutture private e pubbliche. In quest’ultime in particolare, soprattutto la gestione dei protocolli di sicurezza e il controllo delle apparecchiature, la Direttiva si scontra già inevitabilmente con le difficoltà dovute ai carichi di lavoro, alla mancanza di fondi e di personale.
Basti pensare che è stata necessaria una sentenza della Corte di Cassazione (n. 17773/16) per confermare che l’indennità da rischio radiologico spetti non solo ai tecnici che effettuano gli esami, ma anche a tutti coloro che operano nelle cosiddette zone controllate, cioè gli spazi entro i quali si ritiene vi sia comunque un rischio di esposizione alle radiazioni.
Come sempre, dunque, gli obbiettivi comunitari sono lodevoli, l’Italia questa volta sarà pronta?
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