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Ennesima sentenza del TAR che legittima la sospensione dei medici che non effettuano la vaccinazione per il Covid-19

03/09/2021

Ennesima sentenza del TAR che legittima la sospensione dei medici che non effettuano la vaccinazione per il Covid-19

Il TAR Puglia con il decreto 480/21, rafforzando l’orientamento giurisprudenziale degli ultimi mesi, ha ritenuto legittima la sospensione di un operatore sanitario che aveva deciso di non vaccinarsi.

Il caso trae origine da un ricorso presentato nei confronti dell’Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi nonché della ASL di Brindisi da un medico sospeso per non aver attestato l’effettuata vaccinazione.

Rilievo della condotta dilatoria dell’operatore sanitario

Innanzitutto, va rilevato che il TAR ai fini della decisione ha tenuto conto della condotta del medico. Infatti, secondo l’organo giudicante, il D.L. 44/2021 riserva l’adibizione d’ufficio ad altre e diverse mansioni solo per quelle ipotesi in cui per il soggetto sia stata dichiarata ed accertata l’esenzione o il differimento della vaccinazione, circostanza questa caratterizzata da una leale collaborazione da parte del dipendente, che invece nel caso di specie, non aveva alcuna esenzione ed aveva tenuto un atteggiamento ostile e poco collaborativo.
L’amministrazione sanitaria aveva valutato la possibilità di ricollocazione del medico a diverse mansioni che non presupponevano un contatto con gli utenti, legittimamente concludendo che non fosse fattibile e portando in sede di giudizio le opportune motivazioni.

Obbligo di verifiche del datore di lavoro

Incidentale, ma di rilievo, la precisazione che la produzione della documentazione del medico di medicina generale che attestata l’incompatibilità del vaccino con le condizioni di salute del soggetto non esime l’amministrazione sanitaria dall’effettuare verifiche sull’attendibilità e l’effettività. In sostanza, dunque, tutte le casistiche di esonero dovranno essere sempre opportunamente esaminate.

Preminenza dell’interesse pubblico

Infine, il TAR ha sottolineato che “è comunque in facoltà del ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale” e che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi relativi al caso di specie, quello individuale dell’operatore sanitario deve essere necessariamente considerato recessivo a fronte dell’interesse pubblico che sottende a tutta la normativa emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19.


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