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Ex specializzandi ante-1982: escluderli dai rimborsi contrasta con principio costituzionale d’uguaglianza

07/03/2019

Ex specializzandi ante-1982: escluderli dai rimborsi contrasta con principio costituzionale d’uguaglianza
I legali Consulcesi: “Non è consentito limitare la portata della sentenza della Corte di Giustizia ai soli medici iscritti nell’anno 1982, escludendo coloro che si siano iscritti negli anni precedenti e che abbiano terminato dopo il 1.1.1983.”
Pronta nuova azione collettiva sulla scia delle ultime sentenze positive: nel 2018 riconosciuti altri 48 milioni ai medici tutelati

 

 

 

Non è convincente l’interpretazione restrittiva fornita da una recente pronuncia della terza Sezione della Cassazione, per cui il diritto al risarcimento non spetterebbe a quanti si siano iscritti prima del 1982“. È il commento del pool legale Consulcesi alla pronuncia della terza sezione civile della Corte di Cassazione, giunta attraverso la sentenza 5509 del 26 febbraio, sulla vicenda degli ex specializzandi.

Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C- 616/16 e C-617/16) aveva chiarito che il diritto al risarcimento spettava per le frequenze ai corsi di specializzazioni successive al 1 gennaio 1983 e solo da tale data in poi, anche se l’iscrizione al corso era avvenuta precedentemente.

Nella sentenza” – proseguono i legali Consulcesi “la Corte europea fa riferimento ad iscrizioni avvenute nel 1982, ma soltanto perché la questione che le era stata sottoposta dalle Sezioni Unite riguardava medici (di Palermo) che si erano iscritti proprio e solo in quell’anno, ma ciò non esclude che il principio valga anche per coloro che abbiano iniziato una specializzazione prima del 1982, purché proseguita dopo il 1 gennaio 1983.”

Infatti, la Corte di Giustizia stessa ha precisato di esser chiamata a pronunciarsi sulla posizione di coloro che “hanno seguito in Italia, negli anni dal 1982 al 1990, delle formazioni come medici specialisti”.

Non solo, la Corte Europea (punto 37 della motivazione) non distingue affatto tra formazioni in corso dal 1982 o in corso ancor prima, ma parla solo delle formazioni specialistiche iniziate prima del 1° gennaio 1983, affermando espressamente che l’obbligo alla adeguata remunerazione si applica anche alle “formazioni che siano iniziate prima della scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione della direttiva 82/76 e che siano proseguite dopo questa data”.

Peraltro, come evidenziato da alcune recentissime sentenze che hanno affrontato tale specifica questione (Corte di Appello di Roma n. 44/2019, 8 gennaio 2019 e Corte di Appello di Cagliari n. 763/2018, 21 agosto 2018), “non è consentito limitare la portata della sentenza della Corte di Giustizia ai soli medici iscritti nell’anno 1982 ed escludere coloro che si  siano iscritti negli anni pregressi e che abbiano terminato dopo il 1.1.1983. Se si operasse in tal modo, si violerebbe l’art. 3 Cost, non riconoscendosi cioè la tutela di ugual natura in situazioni uguali”

La lunga vertenza sui medici specializzati tra il 1978 ed il 2006 che non hanno ricevuto dallo Stato italiano il corretto trattamento economico, nonostante fosse previsto dalle direttive Ue (75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE), ha visto negli anni la conferma di un diritto ormai consolidato e che viene riconosciuto dai Tribunali di tutta Italia in maniera sempre più celere. Grazie alle azioni collettive portate avanti da Consulcesi, solo nel 2018, sono stati rimborsati 1521 medici con più di 48 milioni di euro.

Tutto ciò, anche in virtù della pronuncia della Corte di Giustizia Europea (cause riunite C- 616/16 e C-617/16), che ha segnato una svolta storica nella giurisprudenza di questo contenzioso e per gli effetti della quale le somme che i tribunali e le Corti dovranno d’ora in poi riconoscere ai medici potrebbero essere triplicate. Una partita più che mai aperta, quindi, e che vede ingrossarsi le fila dei medici rimborsati dopo il recente e autorevole parere pro veritate che ha confermato “come non si sia formata la certezza del diritto necessaria per il decorso della prescrizione”, ciò a causa dell’assenza di sentenze e normative chiare ed univoche sulla posizione dei medici immatricolati dal 1978 in poi.

Per questo – conclude Consulcesi – è fondamentale portare avanti le azioni legali già avviate e intraprenderne di nuove per dare a tutti l’opportunità di recuperare le somme dovute dallo Stato. È imminente la nuova azione collettiva e invitiamo tutti gli interessati a contattare i nostri oltre mille consulenti che rispondono al numero verde e direttamente sul sito internet “.