Ferie retribuite non godute: la Cassazione si adegua alla giurisprudenza UE
22/07/2020
Le ferie retribuite non godute sono ormai da anni una questione aperta per i dipendenti pubblici, ai quali per spesso è stata negata la possibilità di reclamare il risarcimento del danno patito e in certi casi, addirittura il pagamento di un indennizzo finanziario sostitutivo.
L’ art. 36 della Costituzione e l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sanciscono questo diritto, definendolo fondamentale ed irrinunciabile.
La giurisprudenza comunitaria, definendo il contenuto dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ha affermato, nell’importantissima pronuncia del 6/11/2018 (C-619/16), che il lavoratore non può perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza prima appurare (e questo rappresenta un monito per giudici nazionali) se lo stesso lavoratore sia stato effettivamente posto dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
Dello stesso avviso un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 15652/2018) che, ha affermato che grava sul datore l’obbligo di dimostrare di aver proposto al lavoratore uno specifico periodo di riposo, che costui avrebbe immotivatamente respinto.
Con la recente ordinanza del 2/7/2020 la Corte di Cassazione, definendo la disputa tra un dirigente medico direttore di struttura complessa e l’azienda sanitaria, ha ripetuto questa precisa indicazione osservando che:
– l’art. 7 della direttiva 2003/2008 deve essere interpretato nel senso in cui osta a normative nazionali che stabiliscano la perdita automatica delle ferie annuali retribuite per il lavoratore, senza la previa verifica che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto;
– che spetta al datore di lavoro l’onere di assicurarsi in modo concreto ed assolutamente trasparente che il lavoratore, ancorchè con ruolo apicale, sia stato posto nelle favorevoli condizioni di poter esercitare il proprio diritto;
– il mancato riconoscimento, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dell’indennizzo economico per le ferie annuali non godute si pone in aperto contrasto sia con il disposto di cui all’art. 36 della Costituzione sia dell’art. 7 della direttiva 2003/88.
Dunque, è possibile richiedere il risarcimento del pregiudizio patito dal medico ogni qual volta sia dimostrato che non abbia potuto, per motivi estranei alla sua condotta e quindi imputabili all’amministrazione, usufruire del previsto periodo di ferie, diversamente nel mentre il diritto all’indennità sostitutiva potrà essere reclamato soltanto al termine del suo rapporto di lavoro, dimostrando di non averne potuto godere per motivi tutti riconducibili ad esigenze aziendali, ovvero a carenze organizzative che ne hanno impedito l’agevole fruizione.
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