La responsabilità professionale in relazione alla cooperazione multidisciplinare
01/10/2021
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24895/21, ha delineato le differenze fra la responsabilità del medico che in un determinato reparto ha in carico il paziente e quella dello specialista chiamato solo per un consulto.
Diligenza del professionista medio e cooperazione multidisciplinare
La Corte di Cassazione, pur rilevando la mancanza del nesso di causalità fra la condotta dei medici e i danni lamentati dalla paziente in questo caso, ha specificato il concetto di cooperazione multidisciplinare con specifico riferimento alle responsabilità dei due sanitari: “in tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario – compreso il personale paramedico – è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa […] ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”.
La responsabilità dello specialista
Quanto allo specialista chiamato per il consulto, la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che il suo dovere non era solo quello di visitare il paziente e formulare una diagnosi, ma anche prescrivere la terapia, somministrare i farmaci o controllare che i soggetti preposti lo facessero: “il medico che all’interno di una struttura sanitaria ospedaliera, venga chiamato per un consulto specialistico, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente presso un determinato reparto, non potendo esimersi da responsabilità adducendo di essere stato chiamato solo per valutare una specifica situazione”.
Contatto sociale e colpa professionale del medico
Infine, è stato precisato che, in tema di colpa professionale, quando un paziente si presenta presso una struttura medica chiedendo l’erogazione di una prestazione professionale, il medico, in virtù del “contatto sociale”, assume una posizione di garanzia della tutela della sua salute e, anche se non può erogare la prestazione richiesta, deve fare tutto ciò che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell’integrità del paziente.
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