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Le nuove visite fiscali: cosa ne pensa il Consiglio di Stato?

25/10/2017

Le nuove visite fiscali: cosa ne pensa il Consiglio di Stato?

Se fino allo scorso 31 agosto il controllo della reperibilità per malattia per i dipendenti pubblici e la relativa verifica delle effettive condizioni di salute dei lavoratori erano di esclusiva competenza delle singole aziende, a partire dal giorno successivo la palla è passata al Polo Unico per le visite fiscali.

Dal primo settembre è infatti questo nuovo soggetto ad avere l’onere di occuparsi della gestione dei controlli medici fiscali.

Ciò è avvenuto in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Il decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni.

Un ulteriore decreto ministeriale procederà all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità e alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

Il 9 agosto 2017, con la comunicazione n. 3265, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative su:

  • categorie di dipendenti pubblici interessati;
  • budget complessivo stanziato per il Polo unico per l’anno 2017;
  • disposizione d’ufficio e assegnazione delle visite mediche domiciliari;
  • gestione delle visite mediche di controllo nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale;
  • gestione della reperibilità e assenza del lavoratore;
  • dotazione e distribuzione attuale di medici fiscali;
  • procedure per richiedere le visite mediche di controllo da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • compiti e funzioni degli uffici amministrativi e delle Unità Operative Complesse (UOC) e Unità Operative Semplici Territoriali (UOST) delle strutture territoriali competenti.

Ma cosa ne pensa il Consiglio di Stato del nuovo decreto? Anche il Consiglio di Stato (l’ultimo grado della giustizia amministrativa) ha dato il suo parere favorevole al tanto discusso decreto. Il provvedimento n. 1939/2017 si pone come l’ultimo step necessario a perfezionare il nuovo regolamento.
I giudici amministrativi hanno, in particolare, sottolineato la necessità che vengano armonizzate le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali tra i lavori pubblici e quelli privati. Il Consiglio, infatti, ha rilevato che l’art. 3 dello schema individua quali fasce orarie di reperibilità i periodi ricompresi tra le ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno: sussiste, dunque, una differenziazione tra dipendenti pubblici e privati, in relazione ai quali sono invece previste fasce orarie di reperibilità più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
L’Amministrazione è stata, dunque, invitata a procedere all’armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato.

Il Consiglio di Stato invita inoltre l’Amministrazione a modificare il termine “rettifica” con “certificato sostitutivo” perché il primo presuppone l’esistenza di un errore di giudizio che viceversa potrebbe non essersi verificato: il decorso della malattia, infatti, potrebbe aver subito modifiche non prevedibili al momento della diagnosi e tali da consentire un ritorno anticipato al posto di lavoro.
Viene infine rilevato che la norma richiama il “medesimo medico” che ha rilasciato il certificato: tuttavia, potrebbe risultare non tecnicamente possibile ricorrere allo stesso professionista per la “rettifica”, e questo potrebbe ritardare l’anticipato rientro dei dipendenti sul luogo di lavoro.
Per questo, l’Amministrazione è stata invitata a valutare la possibilità di prevedere una fattispecie in cui la certificazione richiesta dalla norma può essere rilasciata anche da un altro sanitario.