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Precariato in sanità, c’è il diritto al risarcimento e al danno da perdita di chance

16/04/2018

Precariato in sanità, c’è il diritto al risarcimento e al danno da perdita di chance

Il tema del precariato in sanità è un’annosa questione che da anni ormai interessa anche il settore del pubblico impiego nel Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, da tempo viene inserito personale al di fuori dei concorsi pubblici, con una successione di contratti a tempo determinato che non danno garanzie e stabilità ai lavoratori di uno dei settori più cruciali del nostro Paese.

Il 7 marzo del 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso un’importante sentenza per tutti i lavoratori precari del pubblico impiego. La pronuncia prende origine da una richiesta pregiudiziale posta dal Tribunale di Trapani sull’interpretazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (allegato alla direttiva 1999/70/CE), volto alla prevenzione degli abusi derivanti dalla reiterazione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che alimentano anche il precariato in sanità.

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è dunque pronunciata al fine di chiarire se le attuali soluzioni poste in essere dal legislatore italiano siano compatibili con la normativa europea, ed ha stabilito che la clausola 5 dell’accordo «deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

Il fulcro della questione è legato alla differenza fra lavoratori pubblici e privati. Infatti, poiché per accedere al pubblico impiego la legge italiana impone la necessità di un concorso, nelle ipotesi di contratti a termine reiterati il dipendente pubblico, diversamente dal privato, non può ottenere la stabilizzazione, cioè l’effettivo inserimento a tempo indeterminato, ma solo un risarcimento del danno da 2,5 mensilità fino a 12, nonché, ove sia in grado di provarlo, il danno da perdita di chance.
Evidentemente nel risultato che, a parità di condizioni, un lavoratore privato ed uno pubblico possono ottenere contestando il loro inquadramento contrattuale, la differenza è configurabile come una disparità di trattamento.

La questione del precariato in sanità è ormai oggetto di diverse sentenze e non sempre la giurisprudenza comunitaria è stata univoca nelle decisioni, ma la Corte di giustizia dell’Unione europea, in questo caso, ha dato una chiara interpretazione delle norme. L’accordo quadro ha fissato degli obiettivi generali. Nei limiti di questi, lo Stato membro può scegliere mezzi e modalità, e poiché la Comunità europea non ha previsto in nessuna delle normative che il rimedio, in caso di contratti a tempo determinato stipulati in successione, dovesse essere quello della trasformazione a tempo indeterminato, non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento fra lavoratori del settore pubblico e del settore privato. La scelta di una gestione differente in base alla tipologia del rapporto lavorativo può essere lasciata alla totale discrezionalità dello Stato; purché questo garantisca sempre e comunque l’operatività delle norme volte alla prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato e le eventuali sanzioni.

Dunque, al momento la stabilizzazione dei precari del settore pubblico è ancora un’ipotesi lontana.

Questa sentenza, peraltro interlocutoria, della Corte di giustizia dell’Unione europea ha intanto sottolineato l’importanza del ruolo dello Stato nella prevenzione e nell’applicazione di sanzioni e definitivamente confermato il diritto al risarcimento e al danno da perdita di chance per i dipendenti pubblici.