Violazione del consenso informato: al paziente l’onere della prova
15/06/2021
La Corte di Cassazione (sez. 3 civ. n. 12593 del 2021) è tornata ad occuparsi della questione del consenso informato e del risarcimento derivante dalla violazione dello stesso.
Le tipologie di danno da violazione del consenso informato
La Corte ha ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza, la violazione del consenso informato da parte del medico genera due tipi di danno:
- un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
- un danno da lesione dell’autodeterminazione in sé stesso, che sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale (ed, in quest’ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Onere della prova per il paziente
Nel caso poi di intervento eseguito correttamente, da cui siano comunque discese conseguenze dannose per la salute del paziente, “ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento”.
Dunque, la domanda risarcitoria per danno alla salute derivante dalla violazione del consenso informato non potrà essere valutata in sede di giudizio quando il paziente non possa allegare elementi che dimostrino, in modo chiaro ed intellegibile, che una corretta e compiuta informazione sulle possibili complicanze dell’intervento lo avrebbero indotto a non sottoporsi al trattamento sanitario.
La difesa del medico
Nel caso di specie che ha dato origine a questa sentenza, il paziente, dopo un intervento agli occhi e a distanza di anni, aveva progressivamente perso la vista, ma non aveva potuto dimostrare la correlazione far il danno e l’intervento né la violazione del consenso informato. Ciò posto, però, è fondamentale che gli operatori sanitari tutelino al loro posizione, verificando sempre non solo la corretta esecuzione del loro operato, ma anche l’assolvimento di tutte quelle pratiche burocratiche essenziali per informare in maniera completa ed esaustiva il paziente dei rischi del trattamento sanitario cui si sta sottoponendo.
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