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Conservazione cartella clinica, la Cassazione: «Dopo l’intervento è responsabilità della struttura»

08/08/2018

Conservazione cartella clinica, la Cassazione: «Dopo l’intervento è responsabilità della struttura»

All’interno di una Azienda Ospedaliera, qual è il soggetto responsabile della conservazione delle cartelle sanitarie?

La sentenza n.18567/2018 della Corte di Cassazione fa chiarezza su questo aspetto, sancendo al contempo il principio per cui la colpa dei camici bianchi risulta meno grave nel caso in cui, in seguito all’iter delle cure, la cartella clinica non è stata conservata.

I giudici della Suprema Corte erano stati chiamati a pronunciarsi sul contenzioso che seguì il decesso di un paziente avvenuto a causa delle complicazioni di un intervento chirurgico. L’uomo, che soffriva di una sindrome coronarica acuta e stenosi dei vasi coronarici, era stato sottoposto all’innesto di 5 bypass. I familiari del paziente deceduto avanzarono una richiesta di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria, la quale chiamò successivamente in causa il chirurgo, l’anestesista e l’assistente.

Il primo grado si concluse con la condanna di sanitari e struttura. Quest’ultima, a differenza di 2 medici, non impugnò la sentenza. La Corte d’Appello chiese dunque una consulenza tecnica collegiale, durante la quale emerse che la clinica aveva denunciato lo smarrimento della cartella. La sentenza di secondo grado ripartì diversamente le responsabilità, affermando che la causa del decesso doveva ricondursi alla comparsa di una infezione imputabile a carenze strutturali e organizzative della casa di cura.

La Corte d’Appello affermò, nelle conclusioni della sentenza, che le carenze e le omissioni della cartella clinica non potevano ripercuotersi a danno del paziente perché si trattava di una documentazione che è obbligo del professionista e della struttura conservare per dimostrare la correttezza dell’iter seguito nel singolo caso.

Nella sentenza della Cassazione i giudici hanno evidenziato come il passaggio della responsabilità nella conservazione della cartella è rappresentato dalla consegna della stessa dalle mani del sanitario all’archivio centrale. In sostanza, dunque, il medico è responsabile della conservazione della cartella sanitaria solo fino alla consegna della stessa alla struttura. Successivamente, è la struttura ad avere la responsabilità per l’eventuale omessa conservazione. La Cassazione ha dunque sottolineato che, in attesa del completamento del processo di digitalizzazione, la cartella deve essere conservata dalla struttura senza limiti di tempo e in luoghi appropriati e non accessibili a persone non autorizzate. Secondo la sentenza n.18567/2018 è dunque giusto che, in assenza della cartella, i medici non subiscano addebiti dovuti al fatto di non poter riscontrare l’iter seguito nell’assistenza.

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