Il rapporto medico-paziente nella nuova normativa sul Biotestamento
08/01/2018
La Legge sul Biotestamento indipendentemente dai suoi contenuti era diventato un atto normativo non più rinviabile.
Il testo definitivamente approvato contiene, oltre alle specifiche in materia di consenso informato e alla disciplina delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), una serie di norme che modificano il rapporto paziente-medico aumentando la consapevolezza di scelta del primo e mettendo il secondo nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo in maniera più efficace e completa.
L’aver ribadito all’art. 8 che “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”, concetto già presente nel codice deontologico dei medici, svela l’intento del legislatore che ritiene essenziale che il paziente abbia un’adeguata conoscenza delle proprie condizioni fisiche, ma contemporaneamente affida al medico un ruolo centrale come veicolo primario di queste informazioni. In questo modo si è dato un maggior rilievo alla cosiddetta “alleanza terapeutica” tra medico e paziente, ritenuta ormai fondamentale nelle terapie.
In concreto, base alla nuova normativa, il medico in caso di rinuncia/ rifiuto al trattamento sanitario necessario ai fini della sopravvivenza dovrà prospettare tutte le possibili alternative e conseguenze, nonché supportare il paziente anche promuovendo uno specifico sostegno psicologico. Ove il paziente adeguatamente informato e supportato deciderà di rinunciare al trattamento sanitario, il medico sarà tenuto al rispetto di tale volontà e in conseguenza di ciò sarà esente da qualsiasi responsabilità civile o penale. Ciò posto, ovviamente non potranno essere richieste al medico prestazioni contrarie alle norme di legge o delle buone pratiche clinico-assistenziali.
La normativa precisa inoltre, che in caso di pazienti con prognosi infausta o in imminenza di morte il medico dovrà astenersi dall’accanimento terapeutico ed eventualmente invece ricorrere alla sedazione palliativa in associazione alla terapia del dolore.
In tema di DAT, infine, di sottolinea che il paziente non solo potrà avere la possibilità di esprime la propria volontà in merito ad eventuali trattamenti sanitari, attraverso un documento redatto per atto pubblico o scrittura privata, ma potrà condividere e definire con il medico una pianificazione delle cure. Dunque, valutando le possibili evoluzioni e conseguenze in caso di patologie con prognosi infausta, potrà essere stabilita una pianificazione delle cure a priori, alla quale il medico sarà tenuto a attenersi nelle ipotesi in cui si verifichino le condizioni previste ed il paziente non si trovi nelle condizioni di potere decidere.
Per capire come nel concreto si attueranno alcune delle norme è ancora presto, è ancora aperto il dibattito sulla possibilità dei medici di esercitare il diritto all’obiezione di coscienza che, però, sembrerebbe almeno ad una prima analisi, non essere fattibile in base alla normativa.
Quel che è certo è che il legislatore ha posto le basi per un cambiamento nel rapporto medico-paziente, fondato su una maggiore attenzione alla comunicazione e sulla fiducia che il paziente ripone nelle competenze professionali del medico.