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Legge di bilancio, le novità in ambito lavorativo

15/01/2024

Il 29 dicembre 2023 è stata approvata la Legge di Bilancio (L. 213/2023) che ha introdotto molteplici novità anche in materia di diritto del lavoro.

Legge di bilancio, le novità in ambito lavorativo

Il 29 dicembre 2023 è stata approvata la Legge di Bilancio (L. 213/2023) che ha introdotto molteplici novità anche in materia di diritto del lavoro. Per l’anno 2024, tra le diverse misure introdotte, spiccano in particolare:

 

  • la conferma della riduzione della quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti,
  • l’innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit,
  • la detassazione dei premi di risultato e
  • un nuovo sistema di compensazione dei crediti.

 

Segnatamente e andando per ordine:

 

a) Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

 

Anche per il 2024 è riconosciuto l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore dipendente.

 

L’esonero è riconosciuto in misura pari:

 

  • – al 6%qualora la retribuzione imponibile mensile sia compresa tra 1.924 € e 2.692 €, al netto del rateo di tredicesima;
  • – al 7%qualora la retribuzione imponibile mensile non ecceda l’importo pari a 1.923 €, al netto del rateo di tredicesima.
  • Diversamente da quanto previsto per gli anni 2022 e 2023, per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero non si applica alla tredicesima mensilità e alle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive(quattordicesima). Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. B. La misura non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

 

b) Fringe benefit e welfare aziendale

 

  • Limitatamente al periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione contributiva e fiscale applicabile ai fringe benefit è innalzato a 1.000 € per ciascun lavoratore.
    Per il 2024, poi, rientrano nell’elenco dei fringe benefit il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per affitto prima casa, gli interessi sul mutuo prima casa.
  • Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, la legge di bilancio prevede che il limite di esenzione aumenti a € 2.000 per il periodo d’imposta 2024.

 

L’innalzamento della soglia di esenzione ad € 2.000 risulta applicabile qualora il lavoratore dichiari di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Si ricorda che il figlio è considerato a carico se, nel periodo d’imposta di riferimento, percepisce un reddito inferiore a 4.000 € se di età inferiore a 24 anni, ovvero a 2.840,51€ per i figli con età superiore a 24 anni.

 

  • I datori di lavoro provvedono all’attuazione della misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

 

c) Detassazione dei premi di risultato

 

  • Anche per l’anno 2024 viene confermata dalla legge di bilancio la tassazione dei premi di risultato sino a 3.000 € con aliquota del 5%(e non del 10%). Tale aliquota è applicabile ai lavoratori che hanno percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente inferiore ad000 €.

 

In proposito, per completezza si rammenta che la disciplina in esame trova la sua fonte nell’art. 1, commi da 182 a 191 della legge n. 208/2015 che dispone l’applicazione di un particolare regime fiscale per le fattispecie “la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivitàredditivitàqualitàefficienza ed innovazione”. In tal modo il lavoratore beneficia di una tassazione ridotta in luogo di quella ordinaria che sconta le aliquote IRPEF a partire dal 23% in base ai diversi scaglioni di reddito, oltre le addizionali.

 

Va sempre ricordato, poi, che secondo quanto stabilito dall’art. 14 del D. Lgs. n.151/2015, le agevolazioni legate alla stipula di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali sono riconosciute a condizione che questi Accordi vengano depositati in via telematica, e ciò a prescindere dal tipo di agevolazione che può essere di natura fiscale, contributiva o di altro genere. In proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato che l’azienda può comunque recepire il contratto stipulato con le articolazioni territoriali delle OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda (contratto collettivo territoriale di settore) per applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati e, in assenza di tale contratto, è possibile adottare il contratto territoriale che ritiene maggiormente conforme alla propria realtà. In ogni caso, tali contratti / accordi devono sempre individuare i criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

 

d) Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiero

 

  • Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
    La misura spetta per i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 €.
  • Il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023 e compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione della misura mediante modello F24.

 

e) Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico

 

  • Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, Agenzie delle Entrate e Inps realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
    Effettuano, inoltre, attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  • L’Agenzia delle Entrate mette poi a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata, e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

 

f) Misure di razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti

 

  • La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
    dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione dell’Uniemens da cui emerge il credito o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
    • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
    • dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
  • Restano escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata. Inoltre, la compensazione dei crediti INPS può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.

 

g) Misure in materia di congedi parentali

 

  • L’indennità prevista per la fruizione del congedo parentale è innalzata:
  • – all’80%della retribuzione per un solo mese, fruibile in via alternativa dai genitori fino al sesto anno di vita del figlio (come previsto per il 2023);
  • – al 60%della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, fruibile in via alternativa dai genitori fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.
  • B. L’ulteriore mese indennizzabile al 60%, limitatamente all’anno 2024, è indennizzato all’80% e la misura contenuta nella Legge di Bilancio si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

 

h) Decontribuzione delle lavoratrici con figli

 

  • Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a loro carico, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 €, riparametrato su base mensile.
    L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per l’anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

 

i) Agevolazione assunzione donne vittime di violenza

 

  • Ai datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del reddito di libertà, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 € annui, riparametrato e applicato su base mensile.
  • La misura spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato e 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

 

 

Contributo a cura di avv. Andrea Marziale, Studio legale e tributario associato Quorum