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Vantaggi fiscali del regime forfettario per le partite IVA 2023

21/04/2023

Quali sono i vantaggi fiscali che il regime forfettario fornisce alle partite IVA nel 2023? Scoprilo con l’approfondimento a cura del Prof. Dott. Marco Ginanneschi Commercialista-revisore legale e fondatore di Sercam Advisory.

Vantaggi fiscali del regime forfettario per le partite IVA 2023

Con riguardo ai regimi di imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, l’art. 1 co. 54 – 57 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede:

 

  • l’estensione del regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190, mediante l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime forfettario nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000,00 euro;
  • l’istituzione di una nuova imposta sostitutiva, pari al 15%, sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (c.d. “flat tax incrementale” o “tassa piatta incrementale”).

 

Decorrenza ed estensione del regime forfettario

 

I predetti interventi della L. 197/2022 sono in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023. Peraltro, mentre la nuova soglia di ricavi e compensi del regime forfettario deve essere verificata a inizio anno sulla base del risultato dell’anno precedente (2022), il ricorso alla “flat tax incrementale” dipenderà dal risultato a consuntivo del 2023, con applicazione nel modello REDDITI PF 2024.

 

Il regime forfettario è applicabile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni che, nel contempo:

 

  • rispettano i requisiti di accesso e di permanenza previsti all’art. 1 co. 54 della L. 190/2014;
  • non si trovano nelle condizioni ostative (o di esclusione) definite all’art. 1 co. 57 della L. 190/2014.

 

Di seguito si riepilogano i requisiti d’accesso e le cause ostative operative nel regime forfettario dal 2023.

 

SCARICA QUI LA GUIDA

 

Regime forfettario: requisiti d’accesso

 

Fino al 31.12.2022:

 

  • Ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro, nel periodo precedente, ragguagliabili ad anno
  • Sostenimento di determinate spese per lavoro di un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi

 

Dall’1.1.2023:

 

  • Ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro, nel periodo precedente, ragguagliabili ad anno
  • Sostenimento di determinate spese per lavoro di un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi
  • In virtù della novità apportata dalle Legge di Bilancio 2023, che ha sostituito il tetto di reddito, da quest’anno possono mantenere il regime anche coloro che nel 2022 hanno superato la soglia di 65.000 euro precedentemente prevista e che sarebbero stati obbligati a transitare nel regime IVA ordinario.

 

Si escludono:

 

  • dal limite di 85.000 euro i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 co.1 lett i) e l) del TUIR;
  • dal limite di 20.000 euro i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.

 

Periodo di riferimento verifica requisiti oggettivi (o di accesso):

 

  • chi è già in attività: dati dell’anno precedente
  • chi inizia una nuova attività: dati presunti dell’anno in corso

 

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Calcolo del reddito imponibile e durata del regime forfettario

 

Per calcolare il reddito imponibile nel regime forfettario, si applica all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, reperibile nell’allegato n. 2, alla legge di bilancio 2019  e che si diversifica a seconda del codice ATECO relativo all’attività esercitata. Successivamente si applica al reddito imponibile così calcolato l’aliquota del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività se il contribuente avvia una nuova impresa o professione.

 

Punti chiave del regime forfettario

 

  • Per determinare il reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge possono essere portati in deduzione.
  • Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta
  • L’imposta del 15% o del 5% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

 

Ad oggi la norma non dispone alcun limite di tempo nell’utilizzo del regime forfettario se non per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% che sarà pari al 15% a partire dal sesto anno di attività d’impresa o professionale.

 

Regole per applicare la flat tax al 5% per le nuove attività

 

Se si intende applicare la tassa ridotta, è necessario rispettare le seguenti regole dettate dalla norma:

 

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partiva IVA attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una semplice prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedente corrisponda ad un periodo di praticantato obbligatorio;
  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del nuovo regime deve risultare pari a non più di 85.000 euro.

 

Cause di esclusione dal regime forfettario 2023

 

Le cause ostative all’applicazione del regime forfettario sono indicate dal comma 57 della L.190/2014 il quale contiene una lista di casi di esclusione dal regime in base alla tipologia di attività svolta, alla residenza e nei casi di contemporanea partecipazione a società e associazioni varie. Viene anche inserita una causa di esclusione a scopo antielusivo. Non possono quindi accedere al regime forfettario i contribuenti che:

 

  • si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • risultano non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co.1 n.8 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art.53 co.1 DL 331/93);
  • partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività ad associazioni, società di persone, società familiari, controllano s.r.l. o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività;
  • esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti (la causa di esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni);
  • conseguono un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 (la soglia non deve essere verificata se il rapporto è cessato).

 

Regime forfettario: semplificazioni e adempimenti

 

Il contribuente ha la possibilità di accedere ad un regime molto semplificato dal punto di vista degli obblighi fiscali, infatti, in regime forfettario vi è l’esonero dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non si applica la ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi. Oltretutto sono esclusi tutti gli adempimenti in materia di IVA, eccetto l’emissione delle fatture elettroniche.

 

L’adesione al regime forfettario

 

Il contribuente che vuole applicare il regime forfettario possedendo i requisiti richiesti dalla norma, può farlo tenendo un comportamento concludente sin dall’inizio dell’anno o meglio una serie di comportamenti che esprimono l’adesione al regime. Se si tratta di inizio attività, per aderire al regime forfettario, è necessario presentare entro 30 giorni dalla data di inizio la dichiarazione di inizio attività con il modello AA9/12 indicando il codice 2 nella sezione “regimi fiscali agevolati” presente nel quadro B. Tale indicazione se omessa non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.000,00 (art.11 co.1 lett. a) D.lgs. 471/97). Si sottolinea che possono utilizzare il modello AA9/12 solo i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea), altrimenti occorre seguire la procedura prevista per l’iscrizione alla Camera di commercio.

 

In quest’ultimo caso è necessaria la compilazione della Comunicazione Unica, presentata per via telematica o su supporto informatico, che consente anche di ottenere l’attribuzione della partita IVA.  Se invece l’attività è in corso è possibile accedere al regime forfettario senza effettuare specifiche comunicazioni, tuttavia va effettuata la segnalazione di utilizzo del regime nell’ultima dichiarazione IVA (rigo VA14).

 

Disapplicazione o fuoriuscita dal regime forfettario

 

Coloro che intendono disapplicare, ovvero fuoriuscire dal regime in oggetto possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. Ciò avviene tramite comportamento concludente, ma in ogni caso, l’opzione deve essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Prevista la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro in caso di omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario pur non compromettendo il buon esito della scelta effettuata. La fuoriuscita dal regime forfettario avviene a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si verifica la perdita di uno dei requisiti di accesso o la verifica di una condizione ostativa.

 

Novità 2023: sforamento limite ricavi o compensi 100.000 euro in corso d’anno

 

La Legge di Bilancio 2023, più dettagliatamente al comma 54 lett. b) della legge 197/2022, dal 01.01.2023 prevede la cessazione del regime nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000,00 euro.

 

Potranno quindi verificarsi due condizioni:

 

  • se i ricavi e compensi sono tra 85.000,01 e 100.000 euro, la fuoriuscita sarà dall’anno successivo;
  • se ricavi e compensi sono superiori a 100.000,01, la fuoriuscita avverrà dall’anno in corso.

 

Adempimenti contabili del regime forfettario

 

Anche contabilmente sono previste semplificazioni. Di seguito gli adempimenti obbligatori:

 

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • fatturazione elettronica esclusi i soggetti con ricavi fino ai 25.000 euro l’anno, tranne i casi di fornitore nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • emissione dello scontrino elettronico da parte degli esercenti attività commerciali;
  • versamento della ritenuta alla fonte per dipendenti e collaboratori.

 

I soggetti che operano come fornitori nel settore dell’edilizia non sono soggetti al regime del reverse charge.

 

Autorizzazione UE

 

Il regime forfettario prevede il divieto di rivalsa e l’esclusione dal diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Tale previsione richiede un coordinamento con la disciplina unionale in materia, la quale riconosce agli Stati membri la possibilità di concedere un regime di franchigia IVA ai soggetti passivi con un volume d’affari contenuto (art. 285, paragrafo 1, della direttiva CE 28.11.2006 n. 112). In deroga a tale disposizione, da ultimo, l’Italia è stata autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superi 65.000,00 euro (art. 1 della decisione UE 11.5.2020 n. 647). Questa decisione è applicabile dall’1.1.2020 fino al 31.12.2024.

 

L’incremento della soglia per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario richiede un’ulteriore autorizzazione UE. In questo modo, l’Italia potrebbe anticipare l’aumento della soglia di esenzione a 85.000,00 euro, la quale sarà comunque operativa a livello generalizzato dal 2025 per effetto dell’art. 284 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2020/285/UE. Secondo la medesima direttiva, inoltre, se nel corso dell’anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d’affari di 100.000,00 euro, il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento. Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2023, la richiesta di deroga alla normativa unionale è stata avanzata il 4.11.2022 ed è al vaglio delle competenti Autorità europee.

 

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Adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

 

Ai fini del computo del limite in esame, non rilevano i maggiori componenti positivi da “adeguamento” agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 (art. 1 co. 55 lett. a) della L. 190/2014). Al netto di tale esclusione, ogni altro ricavo o compenso concorre alla formazione delle soglie di accesso al regime forfettario, compresi quelli derivanti da operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6).

 

Contemporaneo esercizio di più attività

 

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1 co. 55 lett. b) della L. 190/2014). Nel caso in cui sia esercitata un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR e una o più attività commerciali ad essa connesse, si assume esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali esercitate.

 

Ragguaglio ad anno in caso di inizio attività

 

La soglia di ricavi e compensi deve essere ragguagliata all’anno nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno. Si ipotizzi che Tizio inizi la professione di avvocato l’1.3.2023, utilizzando il regime forfettario. Considerando che i giorni di esercizio dell’attività nel 2023 sono 306 (dall’1.3.2023 al 31.12.2023), il limite di ricavi per il 2023 è dato dal seguente rapporto: 85.000,00 × (306/365) = 71.260,27 euro. Ove tale limite sia superato, nel 2024 il professionista dovrà applicare il regime ordinario ai fini delle imposte dirette e IVA.

 

Rilevanza dell’attività cessata

 

I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime agevolato rilevano anche se relativi ad un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfettario.

 

Somme derivanti da attività occasionale

 

Sono esclusi dal limite i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) e l) del TUIR.

 

Profili iva nel transito al regime forfettario

 

Il regime forfettario prevede l’esclusione da IVA (art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014), con conseguente esonero dalla gran parte degli obblighi e degli adempimenti connessi. Conseguentemente, l’applicazione e la fuoriuscita dallo stesso comportano, rispettivamente, la cessazione degli ordinari adempimenti posti in essere ai fini dell’imposta, oppure la ripresa dei medesimi. Per effetto del transito dal regime ordinario IVA al regime forfettario, dall’1.1.2023 non deve più essere addebitata l’imposta sulle operazioni attive e detratta quella pagata sugli acquisti.

 

Sulle fatture emesse dovrà essere riportata l’annotazione circa l’applicazione del regime agevolato ed assolta l’imposta di bollo di 2,00 euro se la somma è di importo superiore a 77,47 euro.

 

Erroneo addebito dell’IVA durante il regime forfettario

 

L’addebito dell’imposta durante il regime forfettario non rappresenta necessariamente un comportamento concludente volto a manifestare la volontà di applicare il regime ordinario. Soltanto se, unitamente all’emissione della fattura con addebito dell’imposta, il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell’opzione per il regime ordinario. La correzione dell’erroneo addebito dell’imposta può avvenire mediante l’emissione di note di variazione “da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA, che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa” (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9).

 

Sebbene le note di variazione possano essere emesse entro il termine di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, ossia entro un anno dal momento di effettuazione dell’operazione originaria, è opportuno che la correzione intervenga quanto prima (cioè a dire – secondo parte della dottrina – entro il termine per la “teorica” liquidazione periodica di riferimento che avrebbe dovuto effettuarsi nel caso in cui il soggetto non avesse aderito al regime forfettario), non potendosi escludere contestazioni sotto il profilo del comportamento concludente nei casi in cui l’addebito dell’IVA non costituisca un evento isolato, ma risulti prolungato nel tempo.

 

a cura del Prof. Dott. Marco Ginanneschi Commercialista-revisore legale e fondatore di Sercam Advisory